1. Le leggi regionali stabiliscono l'articolazione della pianificazione nei suoi diversi strumenti e, in particolare, per ciascuno di essi:
a) la pubblica autorità competente, in base ai princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e responsabilità;
b) i contenuti, l'efficacia, l'arco temporale di riferimento e le modalità di attuazione;
c) le procedure di formazione.
2. È attribuita alla pianificazione provinciale e regionale la competenza relativa alle scelte per le quali il livello comunale