Art. 10.
(Strumenti e atti di pianificazione).

      1. Le leggi regionali stabiliscono l'articolazione della pianificazione nei suoi diversi strumenti e, in particolare, per ciascuno di essi:

          a) la pubblica autorità competente, in base ai princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e responsabilità;

          b) i contenuti, l'efficacia, l'arco temporale di riferimento e le modalità di attuazione;

          c) le procedure di formazione.

      2. È attribuita alla pianificazione provinciale e regionale la competenza relativa alle scelte per le quali il livello comunale

 

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e, rispettivamente, provinciale, non è adeguato a governare la localizzazione, il dimensionamento e gli effetti delle trasformazioni e degli interventi. Il presente comma si applica, in particolare, per gli interventi di riordino delle aree conurbate, che devono essere attuati promuovendo il contenimento della dispersione insediativa.